Patente a Crediti in campo edilizio: ecco di cosa si tratta.

Patente a Crediti in campo edilizio: dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore la Patente a Crediti, conosciuta anche come Patente a punti, che coinvolgerà tutte le imprese e i professionisti autonomi attivi nei cantieri edili.

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Sono escluse da quest’obbligo le aziende che possiedono l’attestato di qualificazione SOA con classifica uguale o superiore alla III, come stabilito dall’ art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, oltre a chi si occupa esclusivamente di forniture o prestazioni intellettuali.

Chi deve rispettare l’obbligo

L’obbligo di possedere la Patente a Crediti in campo edilizio riguarderà non solo le imprese di costruzione, comprese quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che partecipano a fasi lavorative specifiche nei cantieri, come ad esempio impiantisti elettrici, termotecnici, serramentisti, fabbri, lattonieri, pittori, pavimentatori e professionisti simili.

Cosa prevede la legge sulla Patente a Crediti

La normativa introduce un sistema di certificazione per le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri, attraverso l’emissione di una patente a punti, con riduzione dei punti o sospensione in caso di incidenti. Il meccanismo è simile a quello della patente di guida: si parte da una soglia iniziale di 30 punti e, in caso di infortuni o violazioni delle norme di sicurezza, i punti vengono decurtati.

Requisiti per ottenere la Patente a Crediti

La patente viene rilasciata, in formato digitale, dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, sulla base dei seguenti requisiti:

a. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  

b. Conformità, da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e dipendenti, agli obblighi formativi previsti dalla legge;  

c. Disponibilità di un documento unico di regolarità contributivaDURC valido;  

d. Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi richiesti dalla normativa;  

e. Essere in regola con la certificazione fiscale, come previsto dall’**art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241**;  

f. Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla legge.

I requisiti di cui ai punti a), c) ed e) sono autocertificati, mentre i requisiti b), d) e f) sono confermati tramite dichiarazioni sostitutive.

Informazioni contenute nella Patente a Crediti

Dopo aver presentato la domanda sull’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà disponibile in formato digitale e conterrà:

– Dati identificativi dell’ azienda, dell’ imprenditore individuale o del lavoratore autonomo;  

– Informazioni personali del richiedente;  

– Data di rilascio e numero della patente;  

– Punteggio iniziale e aggiornato;  

– Eventuali provvedimenti di sospensione o decurtazione dei crediti.

La patente inizierà con 30 crediti e consentirà di operare nei cantieri.

Se i crediti scendono sotto 15, l’impresa non potrà più lavorare, salvo completare i lavori in corso.

Aumento dei crediti

I crediti possono salire fino a 100, basati su storicità e investimenti. Ogni due anni, senza violazioni, si guadagna un punto extra, fino a un massimo di 20 crediti.

Sanzioni per violazioni

Le violazioni che comportano una maggiore riduzione di punti comprendono:

Decurtazione di 20 crediti: si applica in caso di infortunio mortale di un lavoratore dell’impresa, dovuto al mancato rispetto delle norme di prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Decurtazione di 15 crediti: avviene se un lavoratore subisce un infortunio che porta a una inabilità permanente totale, anch’esso causato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Decurtazione di 10 crediti: in caso di malattia professionale contratta da un dipendente a causa della mancata osservanza delle leggi sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti persi potranno essere recuperati dopo una verifica da parte di una Commissione territoriale, che includerà rappresentanti dell’INL, INAIL, delle aziende sanitarie e dei lavoratori per la sicurezza territoriale. La verifica valuterà se, dopo la violazione, sono stati effettivamente rispettati gli obblighi formativi relativi alla salute e sicurezza nei cantieri da parte dei responsabili e dei lavoratori.

Le imprese o i lavoratori autonomi senza patente, o con un punteggio inferiore a 15 crediti, che continuano a lavorare in cantieri edili temporanei e mobili, incorreranno in:

– Una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.

Per questa violazione non è applicabile la procedura di diffida prevista dall’ art. 301-bis del decreto citato.

– Esclusione dalla partecipazione a avori pubblici secondo il D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Attualmente, siamo in attesa della firma e pubblicazione del Decreto e delle Circolari operative correlate. Data l’importanza della questione, sarà nostra cura tenervi aggiornati.

Per qualsiasi approfondimento potete sempre scriverci o chiamarci.

Foto di Jean-Francois Henri su Unsplash

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